Autocertificazioni

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L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce la maggior parte dei documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione italiana

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini. Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini dell'U.E., che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Descrizione

L’autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce i certificati. È prodotta e sottoscritta direttamente dall’interessato. Tuttavia sono previsti alcuni casi in cui un certificato non può essere sostituito da un’autocertificazione (artt. 46-49 del dPR n. 445/2000).

Come fare

Accedi all’area riservata sul sito dell'ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) e seleziona il servizio di visura. Dalla stessa pagina puoi richiedere anche le autocertificazioni selezionando il pulsante “Stampa autocertificazione”.

Cosa serve

L'accesso al sito ANPR mediante SPID o CIE 

Cosa si ottiene

Un documento di autocertificazione

Tempi e scadenze

Contestuale alla compilazione e stampa

RILASCIO AUTECERTIFICAZIONE

A vista, o il tempo necessario per effettuare la verifica

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Condizioni di servizio

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Contatti

Area servizi demografici scuola, Informatica e sociale

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Quanto Costa

Non ha alcun costo

Maggiori Informazioni

L’autocertificazione, come spesso viene definita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, è regolata dall’art. 46 del d.P.R. 445/2000, il quale afferma che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;

tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Detto elenco è esaustivo, chiuso, per cui non appare corretto aggiungere altre dichiarazioni non ricomprese nella lista.

Certo, si potrà aggiungere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva, come previsto dal successivo art. 47.

Peraltro non risulta nessun divieto e produrre un documento contestuale, che comprenda tanto un’autocertificazione quanto una dichiarazione sostitutiva in un unico documento. Il fatto che il Legislatore specifichi che dette dichiarazioni possono essere contestuali all’istanza, può essere inteso tanto nel senso che può essere preparata sul momento, quanto, soprattutto, che un’istanza del tipo “il sottoscritto, nato a.., residente in... chiede …” già costituisce implicita autocertificazione di nascita e residenza.
 

Dove è disponibile il servizio

Sede Area servizi demografici scuola, Informatica e sociale

Piazza Municipio - 67050 Massa D'Albe (AQ)

Orari per il pubblico
Dal Lunedi' al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30,
Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Telefono Istituzionale del Comune

(+39) 0863-519144

Fax Istituzionale del Comune

(+39) 0863-519439

Email Area Servizi Demografici

demografici@comune.massadalbe.aq.it

PEC Area Servizi Demografici

demografici@pec.comune.massadalbe.aq.it

Sede Area servizi demografici scuola, Informatica e sociale

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2023

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